Area Novità

D.L. 201 - 6 DICEMBRE 2011 "SCUDO FISCALE"

 Il D.L. 201 del 06 dicembre 2011 recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento  dei conti pubblici”, convertito in L. 214 del 22/12/2011, all’art.. 19 dal comma 6 al comma 12, introduce un’imposta di bollo che riguarda le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione (scudo fiscale) ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e D.L. 350/2001 convertito in Legge 23/2001.

 

Tale imposta sarà versata entro il 16 febbraio di ogni anno, applicando i seguenti parametri:

-          per l’anno 2012 il 10 per mille sui valori segretati al 6 dicembre 2011, esistenti a quella data e su quelli prelevati  dal rapporto in data precedente (in definitiva su tutte le attività finanziarie oggetto di emersione);

-          per l’anno 2013 il 13,50 per mille sui valori segretati esistenti sul rapporto alla data del 31.12.2012;

-          per gli anni successivi il 4 per mille sui valori segretati esistenti sul rapporto alla data del 31.12. dell’anno precedente al pagamento dell’imposta.

 

Le imposte, come sopra determinate, saranno pagate al netto di eventuali imposte di bollo già corrisposte ai sensi del comma 2-ter dell’art. 13 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72 (bollo sui titoli, strumenti e prodotti finanziari detenuti presso Istituto Bancari o Postali).

 

Permangono dubbi sul fatto che siano sottoposte a tali imposizioni le posizioni “regolarizzate”.

 

L’imposta sarà versata dall’intermediario (e non dal contribuente) e sarà direttamente prelevata dai conti intrattenuti per conto del soggetto cliente o fornita all’intermediario dal cliente medesimo.

 

Ai fini della puntale applicazione delle disposizioni emanate, saranno emessi uno o più  provvedimenti a cura dell’Agenzia delle Entrate, così come previsto al comma 23 del ridetto art. 19 D.L. 201/2011 e ci riserviamo di ritornare sull’argomento non appena saranno fornite le ulteriori indicazioni per la concreta applicazione dell’imposta.

 

 

 

 

IMPRESA E PATRIMONIO: IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

13 OTTOBRE 2011 - SAN MIMIATO (PI)

  • La famiglia: realtà economica complessa e la pianificazione del passaggio generazionale (A.Ancillotti - Promotore Finanziario) 
  • Il patto di famiglia (S. Bonamici - Commercialista)
  • Tutela successoria e polizze vita (A.Ancillotti - Promotore Finanziario)
  • Il mandato fiduciario (E. Poggiali - Commercialista)
  • Il Trust (F.Pagliai - Avvocato)
  • Il fondo patrimoniale (L.Ruta - Notaio)

 

 

 



Impresa e Patrimonio/Impresa e Patrimonio.pdf Impresa e Patrimonio/Impresa e Patrimonio.pdf.

CIRCOLARE PROFESSIONISTI

 

 

 

Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

 

 

Proponiamo alla Vostra attenzione le disposizioni del D.Lgs 141/2010 in merito alle comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari cui sono tenute le Holdings e altri soggetti.

 

Per memoria si riassumono gli obblighi già  trattati nella nostra circolare di dicembre 2010.

 

CATEGORIE INTERESSATE

  

Holdings operanti nei confronti del pubblico: mantengono l’iscrizione ex art. 106 TUB fino all’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs 141/2010 e hanno l’obbligo di comunicazione mensile dei Rapporti finanziari all’Anagrafe (DPR 605/73 art. 7, sesto comma)

 

Soggetti che esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestiti obbligazionari e rilascio garanzie: tutti i soggetti nei cui ultimi due bilanci approvati ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a)  ammontare complessivo dell’attivo di natura finanziaria superiore al 50% del totale attivo patrimoniale;

b)  ammontare complessivo dei ricavi derivanti da operazioni finanziarie superiore al 50% del totale ricavi.

hanno l’obbligo di comunicazione mensile dei rapporti finanziari all’Anagrafe (D.P.R. 605/73 art. 7, sesto comma).

 

Si ritiene inoltre che le  Holding, non operanti nei confronti del pubblico, che esercitano l’attività di gestione ed assunzione di partecipazione per previsione statutaria esclusiva siano tenute alle comunicazioni all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari senza  dover costatare la prevalenza dell’attività finanziaria con  il superamento dei limiti dei due ultimi bilanci approvati in quanto  l’attività finanziaria svolta ha natura esclusiva.

 

 Il provvedimento in commento ha comportato per la maggior parte delle  società precedentemente iscritte all’elenco tenuto ex 113 TUB (abrogato ad opera dello stesso D.Lgs.141/2010) la reintroduzione dell’obbligo di comunicazione dei rapporti all’Anagrafe, venuto meno nel 2009 per le Holdings di famiglia a seguito della cancellazione dall’elenco prevista dal DM 17.2.2009 n. 29.

 

Le sanzioni per omesse, incomplete o false trasmissioni - che si intendono applicabili per ogni singola trasmissione -  sono previste all’art. 10 del D.Lgs 471/97.

 

La nostra società, operante nel settore fiduciario da oltre 30 anni, offre il Servizio Anagrafe Rapporti e l’aggiornamento degli operatori sulla normativa relativa, particolarmente complessa ed articolata.

 

A Vostra disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento, gradite i nostri migliori saluti.

 

Firenze, 25.05.2011

 

FIDEREVEUROPA SPA

Società Fiduciaria e di Revisione

 

 
 
 
 
 
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